[VoloaVela] R: R: Paracadute di salvataggio
Marco Fantoni
mcofantoni a gmail.com
Dom 22 Nov 2009 20:04:55 CET
La NAV 16D si applica per i paracadute di salvataggio utilizzati su aeromobili certificati sottoposti alla sorveglianza Enac e si applica indipendentemente dall'obbligatorietà o meno del paracadute, questo è vero.
Io però ho completamente tralasciato l'aspetto relativo alla non obbligatorietà in quanto sugli alianti, perlomeno quelli italiani o stranieri ma sottoposti a sorveglianza Enac, il paracadute ci vuole in tutti i modi.
L'aspetto relativo alla non obbligatorietà non ci interessa.
Come dici tu abbiamo appurato che sugli alianti (italiani) in virtù dell'art. 154 ci devono stare i paracadute e dato che l'aliante (italiano) è un aeromobile certificato che rientra sotto la sorveglianza Enac (vedi par. 2 "Applicabilità" della NAV 16D) ne consegue che il paracadute si ripiega ogni 180 gg e l'operazione deve essere fatta da personale certificato secondo normativa europea.
La 16D può essere considerata sì "normativa nazionale" ma solo fino ad un certo punto dal momento che tutta la parte relativa alla certificazione dei centri CVRP è invece di diretta origine europea dato che si tira in ballo la Parte M par. F.
Quindi in questo caso EASA non si pronuncia, ma si pronuncia direttamente la CE scavalcando l'agenzia europea anche se relativamente al solo campo della certificazione, cosa comunque che non ci interessa direttamente, a meno che qualcuno di noi non voglia aprire un CVRP in proprio.
Come giustamente noti tu stesso l'attuazione della Parte M in Italia è stata prorogata, dato che il passaggio definitivo doveva avvenire appunto il 28 Settembre 2009 (e invece è slittata di un anno).
Riguardo al nocciolo della discussione, cioè se il paracadute diventi un equipaggiamento di bordo di un preciso aliante e non possa essere in nessun modo scambiato con un'altro, non troverai in nessuna normativa italiana, anche recente, questo discorso.
A dar retta a quello che dicono le regole italiane di questo ridicolo obbligo non c'è assolutamente traccia.
Parlando con vari CVRP in tutta italia, mi è stato riferito invece che questa cosa esiste e arriva da EASA (e da dove altrimenti? Dato che i regolamento CE non dicono assolutamente niente di questa cosa).
Si fa quindi un gran parlare di una cosa che dicono i professionisti del mestiere ma di cui non si trova traccia scritta. Persolamente penso che sul "si dice" non si costruisce niente, quindi per me non esiste.
A questo punto si può solo risolvere la questione cercando se effettivamente esiste qualcosa di scritto e se Enac ha recepito o sta elaborando di imporre questa assurda regola.
Cercare le normative sul sito EASA è difficilissimo, ma se esiste davvero questa cosa da qualche parte salterà fuori. Di sicuro per il momento nessuna regola italiana impone la "personalizzazione" dei paracadute sugli alianti quindi nessuno ci impedisce di sistemargli negli abitacoli senza un ordine, così come vengono tolti dagli scaffali su cui sono riposti.
Saluti
Marco Fantoni
AeC VV Mugello
----- Original Message -----
From: khain at libero.it
To: voloavela at mail.baskerville.it
Sent: Sunday, November 22, 2009 4:22 AM
Subject: [VoloaVela] R: R: Paracadute di salvataggio
D'accordo con quello che scrivi in linea di massima, ma alcune deduzioni che fai sono sbagliate.
La NAV16D si applica indipendentemente dall'obbligatorietà o meno del paracadute, e stabilisce i requisiti di certificazione dei paracaduti (ETSO C23 o similari) e i requisiti delle imprese che ne curano la piegatura e la manutenzione.
E' scritto proprio qui che tali imprese devono essere certificate Part M Sub F a partire dal 28/09/2008, data che evidentemente è stata prorogata essendo più fi un anno fa, ma non cita alcuna norma EASA di riferimento.
Ammettiamo però comunque che in tale campo, siccome EASA non si pronuncia, valga la normativa Nazionale e quindi la NAV16D.
Abbiamo quindi stabilito che:
1) il paracadute è obbligatorio in virtù del "Regolamento per la Navigazione Aerea", art 154 del titolo III (di cui è dibattibile l'applicabilità)
2) Le imprese che effettuano la manutenzione devono essere certificate Part M Sub F.
Il paracadute non diventa un equipaggiamento di bordo, semplicemente questa è un invenzione di qualcuo, ma non è scritto da nessuna parte.
Quindi non esiste alcun obbligo di inserirlo nella lista degli equipaggiamenti di bordo, e lo posso cambiare quando mi piace.
Se il paracadute è scaduto, l'aliante non è per nulla compromesso, basta prenderne un altro, e questo vale anche per le scuole.
Saluti,
Marco Bertoluzza.
----Messaggio originale----
Da: mcofantoni at gmail.com
Data: 21/11/2009 22.14
A: <voloavela at mail.baskerville.it>
Ogg: [VoloaVela] R: Paracadute di salvataggio
Il Regolamento Tecnico Enac (che si può scaricare gratuitamente dal sito Enac) contiene altre normative relative all'esercenza, alla manutenzione e alla certificazione del personale. Il Regolamento Tecnico, tra le tante cose, era la "Bibbia" per la gestione di aeromobili in attività aeroscolastica fino all'introduzione dell'attuale CAMO secondo Parte M par. G.
Il RT Enac è quindi una raccolta di leggi a tutti gli effetti ma secondo il mio punto di vista (non sono un esperto di cavilli legali) tale documento non abroga leggi o leggine particolari che contengono precisi argomenti che semplicemente non affronta.
Se si parla dell'obbligo o meno di paracadute su alianti italiani, nel RT Enac di certo non c'è scritto.
Il Regolamento Tecnico Enac affonta la questione CAMO, i Quaderni Tecnici di Bordo o che certificazione ci vuole per fare una giornaliera scuola, ma non entra certo nel merito dell'obbligatorietà o meno dei paracadute di salvataggio sugli alianti.
Per fare un esempio, la licenza di pilota di aliante in Italia può essere presa a 16 anni compiuti. Questo lo dice una legge italiana, non certo il Regolamento Tecnico Enac la cui competenza riguarda altri aspetti.
La complicazione sta tutta qui: sull'argomento aviazione si stratificano migliaiai di leggi e leggine, regolamenti e circolari che vengono prodotti da più legislatori.
Alla fine ci si perde la testa anche perché le regole europee entrano fino ad un certo punto nel mondo degli alianti creando ulteriore incertezze su cosa è europeo e su cosa è italico.
Con gli alianti si deve obbedire all'Europa per quel che riguarda la manutenzione, ma le licenze di pilotaggio sono gestite ancora sotto la normativa nazionale italiana, dato che il GPL non rientra nelle licenze di pilotaggio JAA.
Comunque esistono delle precise normative EASA riguardo ai paracadute di salvataggio che non so citare perchè non conosco (per il momento) ma so che esistono perchè tirate in ballo da professionisti del settore, cioè personale certificato o in via di certificazione secondo normativa Parte M per il ripiegamento dei paracadute.
Se abbiamo appurato, limitatamente all'Italia, che il paracadute di salvataggio ci vuole suglia alianti allora si entra subito sotto la giurisdizione Enac e indirettamente EASA.
Se il paracadute di salvataggio ci deve stare per forza su un aeromobile certificato italiano (come un aliante) allora non ci sono nè se nè ma, il paracadute diventa un componente aeronautico di precisa pertinenza della circolare Enac NAV 16D del 22 Gennaio 2008.
Deve quindi essere periodicamente ripiegato ed approvato. Per precisazione parlo sempre di paracadute italiani su aeromobili italiani.
Riguardo al fatto che il paracadute deve essere un componente aeronautico di QUEL preciso aeromobile (cioè ogni aliante ha il SUO preciso paracadute) non mi pronuncio.
Ho sentito dire questa cosa da molti CVRP in tutta Italia ma non ho ancora trovato nessuna normativa EASA, quindi per il momento teniamola "in sospeso". Se qualcuno ha la carta in mano mi farebbe un grande piacere se me la girasse assieme a tutta la lista.
Saluti
Marco Fantoni
AeC VV Mugello
----- Original Message -----
From: khain at libero.it
To: voloavela at mail.baskerville.it
Sent: Saturday, November 21, 2009 9:02 PM
Subject: [VoloaVela] R: Re: R: Re: R: Paracadute di salvataggio
Grazie delle informazioni, ho passato la nottata a visionare regi decreti, regolamenti tecnici, codice della navigazione e regole dell'aria, mamma mia che ginepraio!
Cominciamo però con lo stabilire che i decreti introducono (o emendano, nel caso del decreto del 1933) un regolamento, che poi però ha vita propria: se tale regolamento viene superato da altri regolamenti, quanto contenuto nel regio decreto non vale più, senza bisogno di abrogazioni o altro.
Nel nostro caso il Regolamento in questione (Regolamento per la Navigazione Aerea) era stato introdotto con Regio Decreto n. 356 del 1925, e poi emendato varie volte, tra cui il Regio Decreto n. 2348 del 1933.
Nel caso specifico è dubbio che sia stato sorpassato, ma mi sembra assodato che il Regolamento in questione in generale non venga più utilizzato, in favore dei più recenti Regolamento Tecnico ENAC, Codice della Navigazione e Regole dell'aria.
Ove però ci siano articoli che non sono espressamente trattati dai documenti citati, non essendo il Regolamento per la Navigazione Aerea mai stato formalmente superato o dismesso appare legittima l'interpretazione che tali articoli siano ancora in vigore, anche se a mio avviso è una visione troppo rigida: a tal riguardo faccio notare che secondo tale regolamento le marche devono essere sottolineate con una linea nera, tracciate in nero su fondo bianco, e ogni aeromobile deve portare fissata alla fusoliera una targa di metallo recante nome cognome e residenza del proprietario; il mio aliante sicuramente non è così ...
Accettiamo quindi che il paracadute sia obbligatorio, secondo quanto all'articolo 154 tel titolo III del regolamento per la Navigazione Aerea.
Tale articolo però dice soltanto che bisogna portare a bordo un paracadute per ogni persona, non stabilisce in alcun modo che il paracadute è parte integrante dell'aliante, nè che per la sua manutenzione sia necessaria una struttura Part M, sub F.
Rimango in attesa che qualcuno mi dica in quale normativa questo viene stabilito.
Ciao a tutti,
MArco Bertoluzza.
----Messaggio originale----
Da: mcofantoni at gmail.com
Data: 21/11/2009 14.53
A: <voloavela at mail.baskerville.it>
Ogg: Re: [VoloaVela] R: Re: R: Paracadute di salvataggio
Esatto, questa normativa citata a suo tempo da Bergomi è quella che tutt'ora impone l'uso dei paracadute sugli alianti italiani.
Tanto per parlare sulla freschezza e aggiornamento di certe nostre leggi in merito all'aviazione sportiva, la cosa che fa ridere è che questo testo normativo è estrapolato da un Regio Decreto e risale addirittura al 1933. Non è mai stato abrogato nè emedato, quindi è da considerarsi valido.
Per la precisione è il Regio Decreto 18 Dicembre 1933 n. 2348, firmato da Re, Mussolini e "Ministro dell'Aviazione".
Non so cosa dicono le normative straniere, ma su alianti italiani il paracadute ci vuole, questo è certo.
Per tutti coloro che hanno la curiosità di leggersi tutti le leggi relative ad alianti, licenza pilotaggio aliante e quant'altro relativo agli alianti non tutto si trova presso Enac.
Certe regole, come appunto l'uso del paracadute, vengono direttamente da testi di legge dello Stato, e non dagli uffici Enac.
Suggerisco questo database online di leggi italiche: www.normeinrete.it. E' abbastanza completo, ma proprio tutto non c'è.
Saluti
Marco Fantoni
AeC Mugello
----- Original Message -----
From: cernauta
To: khain at libero.it ; voloavela at mail.baskerville.it
Sent: Saturday, November 21, 2009 1:53 PM
Subject: Re: [VoloaVela] R: Re: R: Paracadute di salvataggio
Copio alla lista un vecchio (2004) ma ancora valido messaggio del notissimo istruttore Guido Enrico Bergomi, sul tema dell'obbligatorietà del paracadute in Italia.
Aldo Cernezzi
>>>
L’OBBLIGO DEL PARACADUTE
Sembra che ancora ci siano dei pareri discordi sull’obbligo o meno di portare il paracadute a bordo degli alianti. Chiariamo una volta per tutte la faccenda!
Il REGOLAMENTO PER LA NAVIGAZIONE AEREA all’articolo 154 bis, ter, quater, quinquies e 155 specifica le norme per i:
CERTIFICATO DI NAVIGABILITA’ E CERTIFICATO DI COLLAUDO PER GLI ALIANTI
In particolare il 154 ter specifica che:
- Ogni veleggiatore deve essere provvisto di cinture di sicurezza e dei seguenti strumenti :
- Un indicatore di velocità, sul cui quadrante sia segnata la velocità minima effettiva del veleggiatore
- Un indicatore di salita
- Un altimetro a lettura diretta
- Un paracadute per ogni persona
... eccetera.
Quindi, signori miei, finché sarà in vigore detto regolamento, nessun aliante potrà essere certificato se non è munito di un paracadute per ogni occupante.
Questo mi sembra voglia dire che detto paracadute debba essere indossato dalle persone che salgono a bordo, altrimenti che cosa ci starebbe a fare ?
Grazie dell’attenzione
Guido BERGOMI
khain at libero.it ha scritto:
Si, ma quali sono le norme relative?
Il documento citato in realtà è solo un elenco di paracaduti "conformi" (e neppure ufficiale, se si legge il disclaimer).
Anzi, per completare, qual'è la norma ENAC che rende obbligatorio il paracadute a bordo degli alianti?
Sento tante persone dire "è così", "è cosà", ma nessuno mi sa dire le normative di riferimento, io vorrei leggerle.
Grazie a chi mi sa dare queste informazioni.
Marco Bertoluzza.
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